Onorevoli Colleghi! - La normativa attuale dell'ordinamento dello stato civile prevede che la nascita del bambino venga registrata nel comune di residenza dei genitori o del genitore, ma indicando come «luogo» di nascita quello dell'avvenuto parto anche quando la nascita è avvenuta presso un centro ospedaliero.
Tale previsione di legge produce un evidente danno ai comuni che non sono sede di centri ospedalieri.
Tali comuni, in particolare i più piccoli, si trovano allo stato attuale nella condizione di poter «registrare» le nascite nel proprio stato civile «solo» come e ai fini della «residenza», con il risultato che vi sono comuni che fra pochi anni non registreranno più alcun nato nonostante la residenza nel loro ambito fin dalla nascita del soggetto.
Il legislatore, infatti, con le novelle apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ha modificato in parte la legislazione precedente facendo prevalere «il luogo materiale e fisico» dell'avvenuta nascita anziché quello, a giudizio del proponente prevalente, della «residenza» dei genitori, che è invece il luogo ove, presumibilmente, si svolgerà la vita del nascituro e che sarà sede dei suoi affetti, dei suoi preminenti interessi sociali e culturali, delle tradizioni che lo caratterizzeranno, facendogli perdere, e fin dalla nascita, l'identità delle sue «vere» origini.
Le disposizioni che si propongono con la presente proposta di legge nascono, perciò, dall'esigenza di salvaguardare l'identità socio-culturale del bambino, indipendentemente dal luogo della «materiale e fisica» nascita dello stesso, che costituisce una mera circostanza di fatto sulla spinta di esigenze di carattere medico-sanitarie.
Infatti, solo ragioni di salvaguardia della salute della puerpera e del nascituro