Onorevoli Colleghi! - La normativa attuale dell'ordinamento dello stato civile prevede che la nascita del bambino venga registrata nel comune di residenza dei genitori o del genitore, ma indicando come «luogo» di nascita quello dell'avvenuto parto anche quando la nascita è avvenuta presso un centro ospedaliero.
      Tale previsione di legge produce un evidente danno ai comuni che non sono sede di centri ospedalieri.
      Tali comuni, in particolare i più piccoli, si trovano allo stato attuale nella condizione di poter «registrare» le nascite nel proprio stato civile «solo» come e ai fini della «residenza», con il risultato che vi sono comuni che fra pochi anni non registreranno più alcun nato nonostante la residenza nel loro ambito fin dalla nascita del soggetto.
      Il legislatore, infatti, con le novelle apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ha modificato in parte la legislazione precedente facendo prevalere «il luogo materiale e fisico» dell'avvenuta nascita anziché quello, a giudizio del proponente prevalente, della «residenza» dei genitori, che è invece il luogo ove, presumibilmente, si svolgerà la vita del nascituro e che sarà sede dei suoi affetti, dei suoi preminenti interessi sociali e culturali, delle tradizioni che lo caratterizzeranno, facendogli perdere, e fin dalla nascita, l'identità delle sue «vere» origini.
      Le disposizioni che si propongono con la presente proposta di legge nascono, perciò, dall'esigenza di salvaguardare l'identità socio-culturale del bambino, indipendentemente dal luogo della «materiale e fisica» nascita dello stesso, che costituisce una mera circostanza di fatto sulla spinta di esigenze di carattere medico-sanitarie.
      Infatti, solo ragioni di salvaguardia della salute della puerpera e del nascituro

 

Pag. 2

inducono la puerpera stessa al ricovero ospedaliero, evento che privilegia quei comuni che, o per loro dimensioni o per circostanze storiche e territoriali, sono sedi di centri ospedalieri, in danno degli altri comuni, in genere i più piccoli, che con il tempo, non potendo più indicare il loro comune come luogo di nascita di alcuno, scompariranno anche dai dati statistici, prima, e forse dalla memoria, dopo.
      La proposta di legge nasce, dunque, da questa esigenza di salvaguardia e trova il suo presupposto giuridico, analogico, nel principio della «extraterritorialità»: in effetti, il centro ospedaliero pubblico o convenzionato (di proposito si è escluso il caso di cliniche «private» tout court, per le quali continua ad applicarsi la legislazione vigente che indica come luogo di nascita il comune ove ha sede la stessa clinica, nella sua qualità di centro ospedaliero «comprensoriale» è, di fatto, una promanazione degli stessi comuni che fanno parte del comprensorio; esso costituisce in effetti una entità amministrativa «di comuni che ricadono nel comprensorio», quindi «anche» del comune di residenza dei genitori del nascituro, che hanno, in uno con il loro comune, il diritto di veder indicato come luogo di nascita del bambino il luogo che sarà centro della sua vita (a tale proposito si rileva come dalla modifica si sia esclusa la circostanza di chi nasce «materialmente», ancorché in un centro ospedaliero pubblico, in un centro ospedaliero che non racchiude nel proprio comprensorio il comune di residenza dei genitori).
 

Pag. 3